Art. 4 · LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Art. 4

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

In vigore dal 16 apr 1953
Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite. Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell' del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.
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