Art. 19 · LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

Art. 19

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161

In vigore dal 16 apr 1953
Salvo quanto disposto nell', la presente legge entrerà in vigore nei quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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