Art. 1
1 / 2In vigore dal 3 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951:
a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali;
b) Protocollo annesso;
c) Scambio di Note.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;229#art-1