Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 mag 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Parigi, tra l'Italia e la Sarre, il 26 ottobre 1951: a) Convenzione generale relativa alle assicurazioni sociali; b) Protocollo annesso; c) Scambio di Note.
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