Convenzione›Titolo II
Art. 7
21 / 40In vigore dal 2 mag 1953
1. Ai fini del presente articolo "nave o aeromobile di una (o
dell'altra) Parte" significa a seconda dei casi:
a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel
territorio, come definito nel paragrafo 1) dell' del Regno Unito (escluse quelle navi o quei galleggianti il cui proprietario, o il cui proprietario armatore se vi è più di un proprietario, abbia la sede principale dei propri affari nella Repubblica di Irlanda) o aeromobile registrato in detto territorio e nell'Irlanda del Nord, il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi è più di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio);
b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile
registrato in Italia.
2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente
articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applicherà nei suoi confronti la legislazione di questa Parte, come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalità, residenza e domicilio.
3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente
ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applicherà nei suoi confronti la legislazione della prima Parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o una aeromobile della prima Parte; la persona che pagherà la remunerazione sarà considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione.
4. Un cittadino di una o dell'altra Parte che è od è stato
impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sarà considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte.
5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una Parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalità che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave.
6. Le Autorità competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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