Convenzione›Titolo IV
Art. 40
40 / 40In vigore dal 2 mag 1953
La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un
anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.
Fatta in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
DE GASPERI
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
ed Irlanda del Nord
ANTHONY EDEN
Visto, d'Ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Storico versioni
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