Art. 40
ConvenzioneTitolo IV

Art. 40

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In vigore dal 2 mag 1953
La presente Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli. Fatta in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1951 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ANTHONY EDEN Visto, d'Ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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