Convenzione›Titolo IV
Art. 34
34 / 40In vigore dal 2 mag 1953
Le disposizioni degli si applicano alle
prestazioni delle vedove e degli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-34