Art. 32
ConvenzioneTitolo IV

Art. 32

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In vigore dal 2 mag 1953
Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dall'occupazione; nel caso in cui la domanda, e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'.
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