Art. 31
ConvenzioneTitolo IV

Art. 31

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In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all', in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.
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