Art. 27
ConvenzioneTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella propria lingua ufficiale direttamente fra di loro e con le persone interessate (o i loro legali rappresentanti) per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione.
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