Art. 25
ConvenzioneTitolo IV

Art. 25

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In vigore dal 2 mag 1953
1. Il beneficio di una qualsiasi esenzione da tasse, imposte o diritti, previsto dalla legislazione di una Parte contraente rispetto a certificati od altri documenti, è esteso a tutti i certificati e documenti richiesti per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. È abolito qualsiasi obbligo imposto dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne la legalizzazione o autenticazione, da parte delle rispettive Autorità diplomatiche e consolari, di certificati ed altri documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione.
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