Convenzione›Titolo IV
Art. 24
24 / 40In vigore dal 2 mag 1953
Le Autorità competenti e gli Organismi di assicurazione si
forniranno l'un l'aliro assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione dei propri regimi assicurativi.
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-24