Convenzione›Titolo I
Art. 2
16 / 40In vigore dal 2 mag 1953
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:
a) per quanto riguarda il Regno Unito:
I) alla Legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla
Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per l'Isola di Man, nonché alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tali Leggi, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;
II) alla Legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli
infortuni sui lavoro ed alla Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l'Isola di Man, concernenti regimi di assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;
b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione:
I) sull'assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia
e i superstiti;
II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
III) sull'assicurazione contro le malattie;
IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi;
V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri,
per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per
determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;
VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione.
2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti
legislativi che hanno modificato o integrato e si applicherà ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo.
3. La presente Convenzione non si applicherà agli atti legislativi
che potranno essere emanati dall'una o dall'altra Parte contraente per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga ai riguardi un accordo tra le due Parti contraenti.
Storico versioni
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