Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 2 mag 1953
Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenute negli si applicheranno (con quelle modifiche che potranno essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alla concessione di una pensione alla vedova di un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente e per un orfano di uno o di entrambi i genitori: tuttavia esse non si applicheranno alla concessione di una pensione, secondo la legislazione della Repubblica italiana, ad un cittadino vedovo e per un figlio il cui padre sia vivente.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-17