Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 2 mag 1953
Agli effetti del presente Titolo "prestazione per malattia di lunga durata, prevista dalla legislazione del Regno Unito" significa: a) prestazione di malattia, rispetto a un periodo di interruzione dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione, che diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni; b) prestazione di malattia il cui pagamento è ripreso secondo le condizioni stabilite nell'.
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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228#art-c-13