Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 2 mag 1953
Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidità prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni, nel termine massimo di un anno, il pagamento della prestazione sarà ripreso dall'Organismo si assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purchè lo stato di malattia di lunga durata o di invalidità sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.
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