Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 apr 1953
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, Protocollo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - SCELBA - VANONI - PACCIARDI - CAMPILLI - LA MALFA - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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