Art. 1
1 / 3In vigore dal 12 apr 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-03-12;192#art-1