Art. 9 · LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Art. 9

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87#art-9