Art. 6 · LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Art. 6

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 10 dic 1967
La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri. COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2 . Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.
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