Art. 5 · LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Art. 5

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due Camere del Parlamento.
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