Art. 40
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 15 mar 1953
L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
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