Art. 38
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 15 mar 1953
La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-11;87#art-38