Art. 37
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 15 mar 1953
Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.
Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.
Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla, sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli .
Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell', gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
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