Art. 32
LEGGE 11 marzo 1953, n. 87
In vigore dal 11 giu 2003
La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati
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Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
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