Art. 22 · LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Art. 22

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

In vigore dal 15 mar 1953
Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.
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