Art. 2 · LEGGE 11 marzo 1953, n. 160

Art. 2

LEGGE 11 marzo 1953, n. 160

In vigore dal 16 apr 1953
Ai casi di morte per febbre perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1916, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1 gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA - FANFANI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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