Art. 4 · LEGGE 6 marzo 1953, n. 99

Art. 4

LEGGE 6 marzo 1953, n. 99

In vigore dal 1 apr 1953
Il ricavato netto della giornata di cui l' e l'importo dei sovraprezzi di cui l', sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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