Art. 4
LEGGE 6 marzo 1953, n. 99
In vigore dal 1 apr 1953
Il ricavato netto della giornata di cui l' e l'importo dei sovraprezzi di cui l', sono devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, che ne curerà l'impiego per le finalità indicate nei due articoli predetti, sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministero dell'interno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-03-06;99#art-4