Art. 3 · LEGGE 6 marzo 1953, n. 99

Art. 3

LEGGE 6 marzo 1953, n. 99

In vigore dal 8 apr 1955
I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedi di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori .
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