Accordo
Art. XXI
21 / 21In vigore dal 9 apr 1953
Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di
cinque anni. Successivamente, se non sarà stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, resterà in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avrà notificata la denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua
inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ANTHONY EDEN
Per il Governo della Repubblica italiana
DE GASPERI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministero per gli affari esteri
DE GASPERI
Storico versioni
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