Art. XXI
Accordo

Art. XXI

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In vigore dal 9 apr 1953
Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivamente, se non sarà stato denunciato da una delle Alte Parti Contraenti non meno di sei mesi prima dello scadere del predetto termine, resterà in vigore per la durata di sei mesi a datare dal giorno in cui uno dei Governi Contraenti avrà notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. Fatto in duplice esemplare a Roma, il 28 novembre 1951 in lingua inglese ed italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ANTHONY EDEN Per il Governo della Repubblica italiana DE GASPERI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministero per gli affari esteri DE GASPERI
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