Art. XIX
Accordo

Art. XIX

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In vigore dal 9 apr 1953
Nessuna delle clausole del presente Accordo dovrà intendersi come modifica all'obbligo di ogni persona di osservare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.
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