Art. XIV
Accordo

Art. XIV

14 / 21
In vigore dal 9 apr 1953
La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facoltà di aggregarsi dei membri aggiunti, senza potere deliberante, a titolo di consulenti tecnici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-xiv