Art. XIII
Accordo

Art. XIII

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In vigore dal 9 apr 1953
L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia, e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un undicesimo membro che sarà nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.
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