Accordo
Art. XIII
13 / 21In vigore dal 9 apr 1953
L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia
necessario ed almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia, e nel Regno Unito. Ai fini di tali riunioni plenarie la Commissione sarà presieduta da un undicesimo membro che sarà nominato dal Governo del Paese nel quale si tiene la riunione.
Storico versioni
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