Art. XII
Accordo

Art. XII

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In vigore dal 9 apr 1953
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sarà divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprenderà cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominerà i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica italiana nominerà i membri della Sezione italiana. Ciascuna Parte Contraente determinerà le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avrà la facoltà di nominare membri supplenti.
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