Accordo
Art. XII
12 / 21In vigore dal 9 apr 1953
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una
Commissione Mista permanente di dieci membri. La Commissione sarà divisa in due sezioni, una composta di membri italiani e con sede in Roma, l'altra di membri britannici e con sede in Londra. Ogni sezione comprenderà cinque membri. Il Foreign Office, d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nominerà i membri della Sezione Britannica e il Ministero degli Affari Esteri italiano d'intesa con i dipartimenti competenti del Governo della Repubblica italiana nominerà i membri della Sezione italiana. Ciascuna Parte Contraente determinerà le condizioni di nomina dei membri della propria Sezione e avrà la facoltà di nominare membri supplenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-02-25;124#art-a-xii