Art. XI
Accordo

Art. XI

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In vigore dal 9 apr 1953
Subordinatamente a quanto previsto nell'art. 19, ciascuna Parte Contraente agevolerà la concessione alle persone appresso specificate, del permesso di trattenersi sul proprio territorio per l'attuazione degli scopi del presente Accordo: 1° funzionari del Governo dell'altra Parte Contraente, o delle organizzazioni designate secondo le disposizioni di cui all'art. 17; 2° insegnanti addetti agli Istituti Britannici in Italia e agli Istituti italiani nel Regno Unito; 3° studenti e studiosi che non aspirino ad una occupazione stabile in Italia o nel Regno Unito, a seconda i casi.
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