Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.
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Accordo
Art. I Accordo culturale fra l'Italia e il Regno Unito Il Governo della Repubblica italiana e il Art. II Subordinatamente a quanto previsto nei seguenti paragrafi 2) e 3), ciascuna delle Alte Par Art. III Le Alte Parti Contraenti promuoveranno lo scambio fra i loro rispettivi territori di perso Art. IV Le Alte Parti Contraenti istituiranno reciprocamente borse di studio e sovvenzioni per stu Art. V Le Alte Parti Contraenti favoriranno la più stretta collaborazione tra le Società scientif Art. VI Le Alte Parti Contraenti stabiliranno i limiti e le condizioni in cui i titoli di studio i Art. VII Ciascuna Parte Contraente favorirà l'istituzione e lo sviluppo di corsi di vacanze destina Art. VIII Le Alte Parti Contraenti favoriranno mediante inviti e sovvenzioni le reciproche visite di Art. IX Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la miglior Art. X Ciascuna Parte Contraente accorderà ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatur Art. XI Subordinatamente a quanto previsto nell'art. 19, ciascuna Parte Contraente agevolerà la co Art. XII Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista perma Art. XIII L'intera Commissione Mista si riunirà ogni volta che sia necessario ed almeno una volta al Art. XIV La Commissione Mista e le sue Sezioni avranno la facoltà di aggregarsi dei membri aggiunti Art. XV La Commissione Mista e ciascuna Sezione determineranno le proprie regole di procedura. Art. XVI Uno dei primi compiti della Commissione Mista sarà quello di formulare in seduta plenaria Art. XVII Ciascuna delle Parti Contraenti potrà designare di tempo in tempo organizzazioni destinate Art. XVIII Nel presente Accordo le espressioni "territorio" e "Paese" significano, per quanto riguard Art. XIX Nessuna delle clausole del presente Accordo dovrà intendersi come modifica all'obbligo di Art. XX Il presente Accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a L Art. XXI Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo minimo di cinque anni. Successivament Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360