Art. 4 · LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

Art. 4

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti ai collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.
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