Art. 3
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:
a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;
b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;
c) agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;
d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;
e) agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
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