Art. 10 · LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

Art. 10

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno contenere anche i dati e le notizia relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio. Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato e che dovranno essere inviati, oltre che ai prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.
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