Art. 8 · LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

Art. 8

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184

In vigore dal 24 apr 1953
Per contrarre i mutui con la Cassa depositi e prestiti previsti dall' della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sufficiente che gli enti mutuatari producano copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dalla autorità tutoria con autorizzazione al mantenimento della corrente sovrimposta, nonchè l'atto di delega sulla sovrimposta fondiaria medesima e, per i Comuni, in mancanza, l'atto di delega sulle imposte di consumo o su altra imposta delegabile per legge. Gli atti di delega dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce. Tale attestazione sostituisce il benestare del Ministero delle finanze previsto dal primo comma dell'art. 94 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1165.
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