Art. 4
LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184
In vigore dal 25 set 1956
Il contributo di cui ai precedenti sarà elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire, da completare o da sistemare nell'Italia meridionale e insulare. La presente disposizione si applica anche in favore degli Enti locali dell'Italia centrale e settentrionale per i quali ricorrono gli estremi di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
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