Art. 7 · LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

Art. 7

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

In vigore dal 17 mar 1953
I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.
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