Art. 1
LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60
In vigore dal 27 ott 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonchè quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell' della legge 9 agosto 1948, n.
1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
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