Art. 8 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 8

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Potestà legislativa della Regione) La regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.
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