Art. 68
LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62
In vigore dal 18 mar 1953
(Contributi speciali a singole Regioni)
La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso dell'art. 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di contributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.
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