Art. 6 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 6

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 9 gen 1971
(Approvazione dello Statuto regionale) Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento. Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale . Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.
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