Art. 57 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 57

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo) Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni: a) i senatori e i deputati al Parlamento; b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso; c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera b); d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato; e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria. Le incompatibilità previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.
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