Art. 54 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 54

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali) I decreti di scioglimento dei Consigli regionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino Ufficiale della Regione". Essi sono comunicati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
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