Art. 38 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 38

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Conto consuntivo) Il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
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