Art. 37 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 37

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Bilancio preventivo) Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 31 agosto. L'approvazione da parte del Consiglio regionale deve aver luogo entro il 30 novembre.
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