Art. 36 · LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Art. 36

LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

In vigore dal 18 mar 1953
(Esercizio finanziario) L'esercizio finanziario per la Regione incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.
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